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F.A.Q.
F.A.Q - Domande Frequenti
Dove posso trovare i vostri prodotti?
Puoi trovare i nostri prodotti in negozi di alimentazione naturale, erboristerie, farmacie e parafarmacie, negozi dedicati alle intolleranze alimentari e supermercati o, se preferisci fare la spesa da casa, siamo presenti anche in numerosi shop online. Trova il punto vendita a te più comodo sulla pagina dedicata.
Posso acquistare i vostri prodotti dal vostro sito o direttamente presso la sede?
No, non facciamo vendita diretta, ma puoi trovare i nostri prodotti in tantissimi punti vendita.
Scopri quali, cercando il negozio più vicino e gli shop online.
È possibile ricevere dei campioni in omaggio?
Non siamo organizzati per l'invio di campioni.
Qual è l'origine delle materie prime utilizzate nei vostri prodotti?
L'articolo 32 del Regolamento UE 848/2018 prevede l'indicazione del luogo di coltivazione o di allevamento degli ingredienti contenuti nel prodotto. Nello stesso campo visivo del logo comunitario , quindi, deve comparire l'indicazione dell'origine delle materie prime con l'apposita dicitura:
- Agricoltura UE: la materia prima è integralmente proveniente dal territorio comunitario;
- Agricoltura non UE: la materia prima è importata da Paesi Terzi non facenti parte dell'Unione Europea;
- Agricoltura UE/non UE: il prodotto è composto da ingredienti di origine mista;
- Agricoltura ITALIA (o altro Paese): tutte le materie prime provengono dallo stesso Paese d'origine.
Prediligiamo e supportiamo l'agricoltura locale e, quando possibile, cerchiamo di concentrare le nostre forniture in Italia. Per garantire sempre la continuità dell'assortimento e prezzi sostenibili a volte siamo costretti a guardare anche oltre il territorio nazionale, che spesso non è in grado di rispondere alla sempre maggiore richiesta di colture biologiche.
Come faccio a riconoscere se un prodotto è biologico?
Il prodotto biologico è immediatamente riconoscibile grazie alla presenza in etichetta del logo comunitario disciplinato dal Regolamento UE 848/2018, allegato 5 che impone di indicare:
- il codice del nome del produttore, del preparatore o del venditore;
- il numero del codice dell'organismo di certificazione che ha effettuato il controllo dell'ultima operazione prima dell'immissione in vendita;
- l'origine della/delle materie prime biologiche.
Solo in Italia, la legge prevede che i prodotti ottenuti in Italia debbano contenere in etichetta indicazioni aggiuntive. In particolare, il codice di controllo deve essere preceduto dalla dicitura “Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF“ e deve essere inoltre indicato il numero di codice attribuito dall'OdC (Organismo di Controllo) all'operatore “Operatore controllato n. xxxx“.
È obbligatorio riportare il numero di lotto in etichetta?
Il numero di lotto è obbligatorio, a eccezione dei seguenti casi:
- laddove la data di scadenza o il termine minimo di conservazione sia espresso con giorno/mese/anno, in quanto tali indicazioni consentono la rintracciabilità del lotto di produzione;
- prodotti agroalimentari semi lavorati, che, all'uscita dell'azienda agricola, non saranno immessi sul mercato bensì sottoposti ad altra manipolazione;
- prodotti preincartati e/o venduti sfusi direttamente nel luogo di produzione o di vendita al consumatore finale;
- gelati monodose (in questo caso il numero di lotto va inserito nella confezione principale).
Il numero di lotto è importante in quanto consente la rintracciabilità di una specifica partita di alimenti. Si tratta di un codice alfanumerico designato dal produttore o dal confezionatore, che ne sono i diretti responsabili, salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta. In caso di anomalia del prodotto o di non conformità, attraverso tale numero si riesce immediatamente a isolare l'intera partita.
Come mai sulle etichette dei prodotti biologici non compare l'indicazione “senza OGM”?
Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati o ottenuti da OGM sono vietati nella produzione biologica. L'articolo 11 del Regolamento UE 848/2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, non ammette l'utilizzo di OGM come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, sementi.
Secondo l'articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le informazioni presenti in etichetta non devono suggerire che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive. Per tale motivo l'indicazione “OGM FREE” non può essere apposta sull'etichetta di un prodotto biologico.
Come faccio a capire quali allergeni sono contenuti in un prodotto?
Gli allergeni contenuti nella ricetta sono messi in evidenza rispetto agli altri ingredienti con l'uso del grassetto o del maiuscolo in modo da essere subito visibili al consumatore allergico o intollerante.
Per trasparenza sui nostri prodotti sono sempre indicati anche gli allergeni che possono essere presenti in tracce per contaminazione accidentale nelle diverse fasi di vita del prodotto con la frase “può contenere tracce di...”.
Dove trovo il codice Minsan di un vostro prodotto?
Puoi trovare il codice minsan, per ordinare i prodotti in farmacia, nella sezione denominata “Info utili” nella scheda tecnica di prodotto sul nostro sito.
Come faccio a restare sempre aggiornato sulle vostre novità e offerte?
Puoi iscriverti alla newsletter, seguirci su Facebook e su Instagram. Non ti annoieremo con pubblicità e proposte commerciali, ma promettiamo di darti tante idee per uno stile di vita green, ricette facili e veloci e tante curiosità e approfondimenti per farti diventare un campione di cultura alimentare e biologica!
È obbligatoria la tabella nutrizionale in etichetta?
Il nuovo Regolamento UE 1169/2011 rende l'etichettatura nutrizionale obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 e impone ai produttori alimentari di fornire informazioni sul valore energetico e su 6 nutrienti (energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale in quest'ordine) espressi per 100 g o per 100 ml di prodotto.
Queste informazioni dovrebbero essere presentate in una tabella nutrizionale nello stesso campo visivo e, in aggiunta, possono anche essere espresse per ogni porzione.
Ulteriori nutrienti, come per esempio acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine e minerali, possono essere inclusi a discrezione dell'azienda.
Tutti i prodotti alimentari pre-confezionati venduti all'interno dell'Unione Europea devono mostrare le informazioni nutrizionali.
Sono invece esentate dall'obbligo di etichettatura nutrizionale alcune categorie come i prodotti non trasformati mono-ingrediente o quelli che comprendono una sola categoria d'ingredienti (acque, spezie, sale, aceto, infusioni a base di erbe e di frutta, tè, aromi, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici, enzimi alimentari, gelatina, composti di gelificazione per marmellate, lieviti, gomme da masticare).
Perché non ci sono prodotti Fior di Loto dichiarati “Nichel free”?
Il nichel è un metallo esistente in natura che può essere presente, a volte, negli alimenti e nell'acqua per contaminazione accidentale e inevitabile.
Nell'Unione Europea non sono attualmente previsti tenori massimi di nichel negli alimenti, motivo per il quale è difficile stabilire se un prodotto ne è privo o meno.
Attualmente anche le metodiche utilizzate dai laboratori non garantisco ottimi livelli di sensibilità analitica. A luglio del 2016 la Commissione ha emanato una Raccomandazione (UE) 2016/1111 relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti, il documento si esprime come segue:
“Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare e delle altre parti interessate, dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di nichel negli alimenti nel 2016, 2017 e 2018.
Il monitoraggio dovrebbe incentrarsi su cereali, prodotti a base di cereali, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti per bambini, alimenti a fini medici speciali destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini, integratori alimentari, legumi, frutta a guscio e semi oleosi, latte e prodotti lattiero-caseari, bevande alcoliche e analcoliche, zucchero e confetteria (compresi il cacao e il cioccolato), frutta, ortaggi e prodotti a base di ortaggi (compresi i funghi), foglie secche di tè, parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni e molluschi bivalvi.
Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate dovrebbero comunicare regolarmente all'EFSA i dati relativi al monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati, entro il 1° ottobre 2016, 2017 e 2018.
I dati di occorrenza disponibili relativi agli anni precedenti e non ancora comunicati dovrebbero essere trasmessi quanto prima con le stesse modalità.” Come si può notare dal testo riportato, c'è del movimento ma ancora nulla di ufficiale.